Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dai seguenti:

      «2. Gli elettori di cui al comma 1 votano presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese le sedi onorarie, nelle quali sono allestiti appositi seggi aventi le medesime caratteristiche dei seggi presenti sul territorio della Repubblica.
      2-bis. Qualora la sede della rappresentanza diplomatica o consolare sia difficilmente raggiungibile da parte degli elettori, sono allestiti appositi seggi elettorali presso le strutture sede dei municipi delle località di residenza dei medesimi.
      2-ter. Il personale addetto al controllo della regolarità durante e dopo le operazioni di voto è scelto, con apposita selezione, tra coloro che possiedono i requisiti prescritti e che presentano apposita istanza alla sede consolare di appartenenza».